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Traduzioni
Asseverate

Scopriamo insieme come funziona

In caso di atti familiari, titoli di studio, patenti, certificati di nascita, di morte, di matrimonio o di divorzio, documenti per il rilascio della cittadinanza o qualunque altro documento giudiziario o amministrativo si potrebbe dover procedere con l’asseverazione della traduzione del documento. Non basta, quindi, la firma o il timbro (non molto utilizzato ormai) del traduttore sulla traduzione. Vi è, infatti, la specifica richiesta di asseverare il documento davanti ad un’Autorità Giudiziaria riconosciuta. Le asseverazioni possono esser fatte davanti a tre diverse Autorità: presso il Tribunale, davanti il Giudice di Pace o da un Notaio. Nel primo caso, bisogna tenere in considerazione che vi sono lunghe liste d’attesa per poter prendere appuntamenti con gli Uffici competenti e poter asseverare le traduzioni. L’Ufficio del Giudice di Pace o dei Notai risultano metodologie più veloci per poter asseverare, invece. 

simonetta viola interprete e traduttrice

Una domanda che ricevo di frequente è se vi sono dei costi aggiuntivi per l’asseverazione del documento. Purtroppo sì e non dipende da me. Vi sono dei costi amministrativi che sono dettati dal Tribunale dove si assevera per esempio. Nello specifico il Tribunale di Catania richiede:

Marche da bollo da € 16,00 a partire dalla prima pagina della perizia. Si ricorda che le marche vanno apposte, in ogni caso ogni 4 facciate (anche di una riga ciascuna) e, comunque, ogni 100 righe (indipendentemente dal numero delle pagine). Per cui se, ad es., in tre pagine si superano le 100 righe, si dovrà pagare la suddetta marca. Naturalmente, anche se, ad es., in 5 pagine il totale delle righe fosse inferiore a 100, andrà, comunque, apposta la marca di € 16,00, sia sulla prima facciata che sulla quinta.

Nel calcolo delle pagine va considerato anche il verbale di giuramento.

Nel calcolo delle pagine, inoltre, ai fini dell’apposizione della marca da € 16,00, vanno considerati anche gli allegati se inseriti prima del verbale di giuramento.

Per gli allegati posizionati dopo il verbale di giuramento si applica l’imposta di bollo(prevista dall’art. 28 parte 2 Tariffa allegato A -parte seconda- D.P.R. 642/72 e succ. modd.) con le marche da applicare sugli eventuali allegati, come specificato di seguito:

  • € 0,52 su ciascun allegato “elaborato originale” del perito;
  • € 0,52, ogni 100 righe nell’ipotesi che l’allegato contenga elenchi, calcoli, computi metrici, ecc.;
  • € 0,52 su ciascuna fotocopia di documenti rilasciati da altri uffici, se autenticata dal perito con timbro personale e firma.

Nulla è dovuto per il caso in cui vengono allegati certificati rilasciati da altre amministrazioni (es. certificato/mappa catastale, destinazione urbanistica etc.).

Le perizie e le traduzioni esenti da bollo per legge (come, ad es. nel caso di adozioni, borse di studio, divorzio, lavoro e previdenza, ecc.) devono riportare sul verbale di giuramento gli estremi della legge che prevede l’esenzione.

traduttore inglese italiano

Al di là dei costi previsti per l’asseverazione del documento ciò che serve è l’originale del documento, la traduzione ed il verbale di giuramento. Questi vengono presentati per l’asseverazione insieme alle marche da bollo dovute e una volta ricevuto il timbro da parte del cancelliere la documentazione può essere riconsegnata al richiedente. Per questo e per ragioni di tempistiche è sempre opportuno che un traduttore richieda in anticipo (prima di presentare un preventivo) se occorre asseverare il documento (esclusi i casi in cui è obbligatorio asseverare).

E’ essenziale ricordare che secondo la normativa di riferimento:

  • 5 R.D. n.1366 del 9-10-1922 semplificazione dei servizi di cancelleria e segreteria
  • D. del 20-09-1934 n.2011 (art.32 categorie periti e interpreti presso la camera di commercio)
  • D.M. 04-01-1954.pdf (Cat. 22) – traduzioni di lingue straniere.

l’asseverazione (o giuramento) può essere esercitata solo ed esclusivamente da periti iscritti all’albo dei Tribunali o alla Camera di Commercio o anche da traduttori che non siano iscritti all’albo ma mai da parenti o affini del richiedente.

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